Corona virus

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    #CORONAVIRUS
    Buongiorno DONNE,
    presumo abbiate già preso le vostre precauzioni, e sicuramente saprete come comportarvi. Anche se ormai internet è intasato da queste informazioni, mi permetto comunque di mettervi un pdf del Ministero della Sanità

    ringrazio #adospavia dal cui sito ho estrapolato il pieghevole.

    www.adospavia.it/home_2020/PIEGHEVOLE-CORONAVIRUS.pdf
     
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    Ciao...ecco, sono in zona rossa :(
     
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    Grazie Serena
    Qui scuole chiuse e stiamo a casa
     
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    Anche noi siamo in zona rossa però al lavoro si può andare e poi vedremo dove lavoro come si fa a tenere la distanza di un metro vediamo come si organizzano oggi.
     
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    Dove c'è l'arcobaleno

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    com'è situazione?
    qua una desolazione, alle 18 chiudono tutti....
     
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    I sintomi del coronavirus non sono quelle di una semplice influenza. La tosse secca e stizzosa e non. La febbre altissima 40 °. Ci si sente come se stessimo annegando cioè una grossa difficoltà respiratorie.

    Dalla Dottoressa Lidia Rota, giovane ricercatore che da Shenzhen è stato trasferito a Wuhan per collaborare con la task force che sta combattendo contro l’epidemia da coronavirus, riceviamo e volentieri trasmettiamo a tutti queste informazioni chiare, e semplici.
    L’infezione da corona virus non provoca raffreddore con naso sgocciolante o tosse catarrosa, ma tosse secca e asciutta.
    Il virus non resiste al calore e muore se esposto a temperature di 26-27 gradi: quindi consumate spesso durante il giorno bevande calde come the, tisane e brodo, o semplicemente acqua calda: i liquidi caldi neutralizzano il virus.
    Evitate di bere acqua ghiacciata o di usare cubetti di ghiaccio perché potrebbero contenere il virus !
    Per chi può farlo, esponetevi al sole!
    Il corona virus è piuttosto grande (diametro circa 400-500 nanometri), quindi ogni tipo di mascherina può fermarlo.
    Se una persona infetta starnutisce davanti a voi, a tre metri di distanza starete al sicuro, perché i virus cadranno a terra.
    Quando il virus si trova su superfici metalliche, sopravvive per circa 12 ore. Quindi, quando toccate superfici metalliche come maniglie, porte, elettrodomestici, sostegni sui tram, ecc., lavatevi bene le mani e disinfettatele con cura.
    Il virus può vivere annidato nei vestiti e sui tessuti per circa 6/12 ore: i normali detersivi lo possono uccidere. Per gli abiti che non possono essere lavati ogni giorno, se potete esponeteli al sole e il virus morirà.

    Come si manifesta:
    Il virus si installa prima di tutto nella gola, provocando infiammazione e sensazione di gola secca: questo sintomo può durare per 3 / 4 giorni.
    il virus viaggia attraverso l’umidità presente nelle vie aeree, scende nella trachea e si installa nel polmone, causando polmonite. Questo passaggio richiede circa 5/6 giorni.
    La polmonite si manifesta con febbre alta e difficoltà di respiro, non si accompagna al classico raffreddore. Ma potreste avere la sensazione di annegare. In questo caso rivolgetevi immediatamente al medico.
    Come si può evitarlo:
    La trasmissione del virus avviene per lo più per contatto diretto, toccando tessuti o materiali sui quali il virus è presente: lavarsi le mani frequentemente è fondamentale.
    Il virus sopravvive sulle vostre mani solo per circa dieci minuti, ma in dieci minuti molte cose possono accadere : strofinarvi gli occhi o grattarvi il naso per esempio, e permettere al virus di entrare nella vostra gola …
    Quindi, per il vostro bene e per il bene degli altri, lavatevi molto spesso le mani e disinfettatele!
    Potete fare gargarismi con una soluzione disinfettante che elimina o minimizza la quota di virus che potrebbe entrare nella vostra gola: così facendo lo eliminate prima che scenda nella trachea e poi nei polmoni.
    disinfettate la tastiera del pc e il mouse !
    Dobbiamo tutti avere migliore cura di noi , per il nostro bene e per il bene degli altri.
    _______-----------
    E aggiungo io....Oggi bisogna anche pregare. Ognuno a proprio modo.
     
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    Un disastro c'è tutto chiuso ma le aziende non chiudono così non si va avanti. Poi dove lavoro io ci sono dentro 35 e impossibile pensare di portare la mascherina otto ore. e impossibile tenere la distanza di un metro l una dal altra lavoriamo in coppia e si va avanti a lavorare per forza sono stanca di lavorare così .
     
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    Coronavirus. Purtroppo siamo costretti a combattere contro le fake news.
    Screenshot_2020-03-11-00-09-56_1

    https://m.facebook.com/story.php?story_fbi...155759201114105

    Purtroppo siamo costretti anche in questo periodo a combattere contro le fake news.

    ❓Da dove viene quest’idea sulle bevande calde?

    “Consumate spesso durante il giorno bevande calde come tè, tisane e brodo, o semplicemente acqua calda: i liquidi caldi neutralizzano il virus e non è difficile berli. Evitate di bere acqua ghiacciata o di mangiare cubetti di ghiaccio o la neve per chi si trova in montagna (bambini)! Per chi può farlo, esponetevi al sole!”: questo consiglio, insieme ad alcune informazioni corrette, è contenuto in un messaggio che sta girando sui social network e soprattutto su Whatsapp. Il testo è attribuito a un “giovane ricercatore che da Shenzhen è stato trasferito a Wuhan per collaborare con la task force che sta combattendo contro l’epidemia da coronavirus”.

    ❓Perché ci crediamo?

    Il messaggio purtroppo è stato diffuso da un’associazione ritenuta affidabile e sottoscritta dalla sua presidente, che è un medico. Questo ha reso credibile il suo contenuto, traendo in inganno moltissime persone che lo hanno condiviso in buona fede. Il fatto che le informazioni scorrette siano mescolate ad altre che ricalcano le raccomandazioni delle autorità sanitarie internazionali, contribuisce ad aumentare la confusione. Inoltre, nel testo si sottolinea come la misura non sia difficile da seguire. In una situazione difficile, e in mezzo a tante notizie contrastanti, si accoglie volentieri una raccomandazione facile da mettere in pratica, come bere bevande calde.
    Il consiglio era anche ammantato di una spiegazione scientifica: “Il virus non resiste al calore e muore se esposto a temperature di 26-27 gradi centigradi”. A parte che a questa temperatura una bevanda è appena tiepida, l’organismo già di suo ha in media una temperatura molto superiore (circa 37 gradi centigradi) che, evidentemente, è favorevole alla crescita del virus. Nemmeno una bevanda bollente potrebbe comunque modificare la temperatura dell’organismo. Inoltre non è plausibile che attraversando l’apparato digerente sia in grado di influire sulla temperatura misurabile a livello polmonare, dove il virus prolifera.
    Altrettanto facile da eseguire, e giustificata in maniera credibile, è l’altra indicazione che viene dal testo condiviso: “Potete fare gargarismi con una soluzione disinfettante che elimina o minimizza la quota di virus che potrebbe entrare nella vostra gola: lo eliminate prima che scenda nella trachea e poi nei polmoni”. Anche questa una affermazione priva di qualunque evidenza scientifica.

    ❓Perché è pericoloso?

    Raccomandazioni come queste possano sembrare del tutto innocue. Anzi, si potrebbe credere che, anche se non di provata efficacia, potrebbero comunque contribuire a combattere il virus. Meglio poco che niente.
    Non è così. In una emergenza sono pochi i messaggi che si riescono a recepire e mettere in pratica. Maggiore è la confusione informativa, più cresce il rischio che, tra tante indicazioni, si decida di mettere in pratica solo quelle che ci aggradano di più. Per esempio, qualcuno potrebbe pensare che non serve lavarsi bene le mani se ha appena bevuto un tè caldo, o che può avvicinarsi in sicurezza a una persona malata se poi fa un gargarismo con un collutorio. Quando invece non è così.
    I consigli che davvero possono aiutare a proteggere sé stessi e gli altri sono quelli elencati nel decalogo distribuito dal Ministero della Salute. Se già mettessimo in pratica questi, senza cercarne altri, più o meno fantasiosi, il nostro rischio di ammalarci calerebbe e la lotta contro il virus ne trarrebbe grandissimo vantaggio.

    ————————————————————
    Ringraziamo per il contenuto Luca De Fiore e i colleghi di “Dottoremaeveroche”, una pagina che, come la nostra, ha l’intento di offrire alla popolazione un’informazione accessibile e scientificamente consolidata.

    #coronavirus
     
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    Impossibile non deve esistere oggi

    Per quanto riguarda le notizie false, le parole le avevo trovate su una rivista online ,#iltempo, che ora...ha cancellato la pagina 😱
    Grazie Ada.
    Cerchiamo di restare calmi e centrati sull'obiettivo comune di venirne fuori. quello che spaventa il mondo di animalità che questo virus sta scatenando nelle persone e anche forse noi stessi. Quella parte istintiva che di fronte alla paura non guarda in faccia nessuno neanche i propri cari.
     
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  10. vitanuova
     
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    Ragazze dopo questo ultimo discorso di Conte veramente faccio fatica a non pensare al peggio...non ho nemmeno capito ancora se posso lavorare o no domani... Mamma mia che situazione... Sembra un film
     
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    Vitanuova, era una decisione necessaria, al nord la situazione è tragica, ed il rischio sarebbe che lo stesso possa avvenire anche nelle altre regioni nell'ipotesi di non intervenire con una serrata. L'unico modo per venirne fuori è un sacrificio temporaneo drastico. Qua gli ospedali sono al limite, tante persone in terapia intensiva, era NECESSARIO prendere questo provvedimento. Si spera che la gente capisca che DEVE STARE A CASA. Se i negozi, i bar, i ristoranti, ecc.sono chiusi, e all'aperto non si fanno assembramenti, la situazione può migliorare. È PANDEMIA, anche se forse tanti ancora non se ne rendono conto.
     
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    Le ultime restrizioni per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus.
     
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    Le nuove restrizioni per contenere la diffusione del Coronavirus.
    Coronavirus, Conte firma il Dpcm 11 marzo 2020
    Di seguito il testo del decreto.

    ***********************************************************
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

    Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

    Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

    Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

    Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

    DECRETA:

    ART. 1
    (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

    Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

    Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
    sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

    ART. 2
    (Disposizioni finali)

    1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

    2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

    3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

    Roma, 11 marzo 2020

    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    IL MINISTRO DELLA SALUTE



    Allegato 1
    COMMERCIO AL DETTAGLIO

    Ipermercati
    Supermercati
    Discount di alimentari
    Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
    Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
    Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
    Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
    Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
    Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
    Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
    Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
    Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
    Farmacie
    Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
    Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
    Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
    Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
    Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
    Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
    Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
    Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
    Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

    Allegato 2
    Servizi per la persona

    Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
    Attività delle lavanderie industriali
    Altre lavanderie, tintorie
    Servizi di pompe funebri e attività connesse


    Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Palazzo Chigi
    Piazza Colonna 370
    00187 Roma - Italia
     
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    Disposizioni per contenimento del contagio
     
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  15. vitanuova
     
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    Scusate ma io lavoro per un azienda privata che data la troppa vicinanza delle scrivanie come postazione di lavoro e comunque esposizione a contatto con il pubblico x stare più tranquilla sto a casa ma sto utilizzando le ferie, mi diceva un amica che però c'è un decreto che tutela noi oncologiche x quanto riguarda questo periodo particolare dovuto alla pandemia cioè avendo invalidità possiamo usufruire di qualche agevolazione x non sprecare le ferie?

    A chi posdo chiedere se la mia commercialista non è informata?
     
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70 replies since 6/3/2020, 18:44   1738 views
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