LEGGE 104/92

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    QUOTE=serena2,31/1/2008, 07:54]
    LEGGE 104/92

    Art. 1.

    Finalità
    I. La Repubblica:
    a. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
    b. previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
    c. persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
    d. predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

    Art. 33.(Modificato dall'art. 19 della Legge n.53/2000 )

    Agevolazioni

    (abrogato)

    I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

    Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adttivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

    Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

    Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

    La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

    Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

    Aggiornamento: Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che " le parole hanno diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consigliodei Ministri."

    Aggiornamento:La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n. 303 ha stabilito con l'art. 3 che "i tre giorni di permesso mensili di cui al comma 3 del presente articolo non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come sostituito dal comma 37 del suindicato art. 3 l. n. 537/93".
    [/QUOTE]


    CITAZIONE (carmen1961 @ 6/3/2008, 15:29)
    assegno ordinario d'invalidità! non ha niente a che vedere con legge 104,o domanda invalidità dellAsl!

    CHE COS'È
    E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.



    I REQUISITI

    Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

    l’infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell’INPS, che provochi una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
    un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione;
    l’assicurazione presso l’Inps da almeno cinque anni.



    L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino ad un massimo di tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.
    L'assegno ordinario di invalidità viene concesso anche se si continua a lavorare. In questo caso il titolare ogni anno viene sottoposto a visita medico-legale.
    Al compimento dell'età pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.



    LA DOMANDA

    La domanda di assegno di invalidità può essere presentata direttamente agli uffici Inps, inviata per posta o presentata tramite i Patronati, che per legge offrono assistenza gratuita. Il modulo è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli".


    La domanda di assegno di invalidità (su modulo INV1) può essere presentata direttamente agli uffici Inps o inviata per posta oppure tramite i Patronati che per legge offrono assistenza gratuita. Il modulo INV1 è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione "moduli". Alla domanda deve essere allegata la documentazione indicata sul modulo. Ogni domanda, per essere presa in esame, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione ritenute indispensabili, come indicate nel modulo (articolo 1, comma 783 della legge 296/2006).

     
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