INVALIDITA' ED ESENZIONI

Domande - ricorsi - curiosità - risposte ---> questo è difficile ;)

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  1. trixina
     
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    ESENZIONE 048


    E' l'esenzione che viene erogata per la patologia neoplastica, ha validità su tutto il territorio italiano ed esenta dal pagamento del ticket per tutto ciò che riguarda la patologia.
    Viene richiesta dal medico di medicina generale(il medico di famiglia) alla Als di competenza, è necessario allegare alla richiesta del MMG tutta la documentazione specialistica.
    In pratica il medico compila la richiesta, a questa si unisce la documentazione della patologia (io ho usato il referto della biopsia) e si porta allo sportello ASL, in genere (ma può cambiare in base all'organizzazione della asl) viene rilasciata subito, sul foglio è indicato il numero di anni di validità.


    In quanto malato di cancro avete diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura del tumore da cui siete affetti e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (D. M. Sanità 329/1999).

    INVALIDITA'


    - Pensione di inabilità e assegno di invalidità civile

    Lo Stato assiste i malati oncologici1 che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell’invalidità civile2 a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo.
    Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D. M. Sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:

    11%: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale;
    70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale;
    100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l’asportazione del tumore

    Domanda: La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata – da voi o da un vostro familiare – all’Ufficio Invalidi Civili della ASL della vostra zona. Alla domanda, compilata su apposito modulo, dovranno essere allegati:

    * i certificati anagrafici (o le dichiarazioni sostitutive) indicati nel modulo di domanda;

    * il certificato medico dell’oncologo che vi ha in cura o del medico di famiglia, nel quale si attesti la natura invalidante della malattia (qualora non possiate essere trasportati o il trasporto metta in grave pericolo la vostra vita, nella certificazione medica dovrà essere specificata la condizione di intrasportabilità);

    * la documentazione clinica in copia (la cartella clinica e gli eventuali referti medici);

    Se oltre a richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile (L. 118/1971), volete usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap (L. 104/1992), vi suggeriamo di specificare nella domanda la volontà di essere sottoposto a visita medico-legale per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti previsti dalle due leggi per evitare di essere sottoposti a due visite medico-legali, nonostante la L. 80/2006 preveda la semplificazione ed unificazione delle procedure di accertamento dello stato di invalidità e di handicap3.

    Tempi e iter: Su proposta della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.) è stata approvata una nuova normativa4 che, a decorrere dal marzo 2006, velocizza l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap per i malati oncologici, riducendo a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda il tempo entro il quale la Commissione medica della ASL deve fissare la data della visita. Il verbale di accertamento, inoltre, ha efficacia immediata per il godimento dei benefici connessi allo stato di invalidità e di handicap. Se la Commissione medica provinciale di verifica dell’INPS presente in ogni provincia5 riterrà di non convalidare l’accertamento, potrà, entro 60 giorni, sospenderne gli effetti con richiesta di chiarimenti alla Commissione ASL ed eventualmente potrà convocare a visita l'interessato.

    La presenza del medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale) durante la visita medico-legale è certamente consigliabile: oltre a sostenere le vostre ragioni, egli potrà illustrare adeguatamente alla Commissione ASL (o, eventualmente, alla Commissione medica provinciale di verifica dell’INPS) la documentazione clinica, le caratteristiche della malattia e delle disabilità che essa ha determinato.
    Se siete impossibilitati a presentarvi alla visita medica, dovete comunicarlo (meglio se a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata per fax) alla ASL, che fisserà una nuova data. Se l’impedimento che giustifica l’assenza non è comunicato, la domanda sarà archiviata e, pertanto, sarà necessario presentarla nuovamente.
    Il certificato, attestante lo stato di invalidità e/o di handicap è rilasciato in unico esemplare; pertanto, è consigliabile esibirlo sempre e fornirlo solo in copia, eventualmente autenticata, a tutti i soggetti e istituzioni che ne facciano richiesta.

    Nota: Se lo stato di invalidità o di handicap è riconosciuto per un periodo di tempo limitato (la cosiddetta invalidità temporanea), prima della scadenza del periodo indicato nel verbale di invalidità sarete invitati a presentarvi alla visita di revisione da parte della Commissione medica della ASL. In caso contrario, rivolgetevi all'Ufficio invalidi civili della ASL per chiedere di essere sottoposti alla visita per il rinnovo dell’'accertamento delle condizioni di invalidità e di handicap. Presentando la domanda di revisione prima della scadenza si evita l'interruzione delle prestazioni assistenziali poiché gli effetti della visita decorrono dalla presentazione della domanda.

    Decorrenza: La pensione di inabilità o l'assegno di invalidità spettano dal mese successivo alla presentazione della domanda alla ASL. All’atto del primo pagamento l’INPS (ente pagatore) vi verserà, in un’unica soluzione, tutte le mensilità arretrate e i relativi interessi, mentre gli assegni successivi saranno corrisposti mensilmente.

    Aggravamento: In seguito, se la malattia progredisce e le vostre condizioni peggiorano, potrete presentare la domanda di accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, alla quale dovrete allegare adeguata documentazione che certifichi il peggioramento del tumore, per il quale avete richiesto l’invalidità.

    Benefici: Il riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap da parte della Commissione medica della ASL o di verifica dell’INPS, dà diritto a benefici sociali e/o economici, che dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito. L’accertamento dei requisiti economici, la cui competenza dal 1 gennaio 2001 è passata dalle Prefetture alle Regioni6 o ai Comuni, si basa sull’autocertificazione che dovrete rilasciare compilando l’apposito modulo fornito dall’amministrazione, la quale potrà eventualmente controllarne la veridicità.
    Se avete un’età compresa tra 18 e 65 anni e ottenete il riconoscimento di un’invalidità civile del 100%, avrete diritto:

    * alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità. Per l’anno 2007, essa è pari a 242,84 euro mensili (13 mensilità) con limite di reddito annuo personale non superiore a 14.256,92 euro; e

    * all’esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.

    Se siete in età lavorativa (18-65 anni) e avete ottenuto il riconoscimento di un’invalidità civile pari o superiore al 74%, e a condizione che vi iscriviate alle liste speciali del collocamento obbligatorio, avrete diritto:

    * all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità. Per l’anno 2007 esso è pari a 242,84 euro qualora il vostro reddito annuo personale non sia superiore a 4.171,44 euro.

    Dal 3 settembre 1998 il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza dell’INPS, che ha la gestione di un apposito fondo. Su vostra indicazione, tale pagamento potrà avvenire mediante:

    * accredito sul vostro conto corrente bancario/postale

    * assegno circolare inviato a domicilio.

    * in contanti presso sportelli bancari o uffici postali.

    Ricorso: Dal 1 gennaio 2005 se la Commissione medica della ASL o la Commissione medica provinciale di verifica dell’INPS non riconoscono lo stato di invalidità e/o di handicap (sotto il profilo sanitario), potrà essere presentato ricorso giudiziale da un legale di vostra fiducia direttamente alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale competente in base al luogo di residenza, entro e non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento totalmente o parzialmente sfavorevole. Se il diritto ai benefici economici derivanti dall'invalidità è negato dall’ente concessorio o erogatore per motivi non sanitari (mancanza dei requisiti reddituali o incompatibilità delle prestazioni ecc.), potrete proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell’INPS e all’ente che ha emanato il provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego. Se entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo non avrete ricevuto risposta oppure il ricorso sarà stato respinto, sarà possibile ricorrere al Tribunale (sezione lavoro e previdenza) territorialmente competente con l’assistenza del legale di fiducia.

    1 Cittadini italiani, cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra comunitari o apolidi in possesso della carta di soggiorno o con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

    2“[…] si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo […] che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età” (art. 2 L. 118/1971 modif. art. 6 D. lgs. 509/1988).

    3 L. 80/2006 di conversione del D. L. 4/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11.3.2006 e entrata in vigore il 12 marzo 2006. Si riporta il testo del comma 1, art. 6 relativo allasemplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilita: “Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la cecità, la sordità, ronche quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale.”

    4 L. 80/2006 di conversione del D. L. 4/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11.3.2006 e entrata in vigore il 12 marzo 2006. Si riporta il testo del comma 3 bis, art. 6 relativo al riconoscimento della disabilità transitoria del malato oncologico in fase acuta: "L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti".

    5 La Commissione medica provinciale di verifica (CMPV) è di competenza dell’INPS dall’1 aprile 2007, L. 248/2005 di conversione del D.L. 203/2005, già di competenza del Ministero dell’Economia.

    6 D.P.C.M. 26.5.2000 in G.U. n. 239 del 12.10.2000.

    7 Art. 130 D. lgs. 112/1998.
     
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