Non ci capisco niente

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  1. Alessia2015
     
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    Ciao ragazze con tutte le cose a cui devo pensare devo occuparmi e discutere anche per le malattie lavorative... È' possibile che non ci sia nessuno che possa rispondere a delle domande... Allora vi spiego ho fatto 8 cicli di chemio e ogni ciclo stavo a casa uno o due giorni ... Mi sono accorta che queste malattie non mi sono mai state pagate perché cadono nei giorni di " carenza" praticamente i primi due giorni in una malattia normale non te li paga nessuno... Ma nel caso di chemio terapia??? Mi hanno detto che il dottore se scrive ricaduta o continuazione non vengono considerati questi benedetti giorni di carenza... Ma ovviamente la mia dottoressa si rifiuta e continua a scrivere inizio... Fino ad aprile andrò avanti con il trastuzubad e perderò sempre un giorno di lavoro... Qualcuno sa darmi dei consigli????

    Scusate dimenticavo ho fatto anche 20 giorni di radio terapia non mi sono fatta mancare niente e i miei datori di lavoro hanno voluto tutti i giustificativi ed io speravo mi facessero rientrare le ore... No mi sono state scalate più di 20 ore di permesso... Praticamente siccome nella mia busta paga si sommano permessi e ferie... Non chiedetemi
    Perché ... Ho buttato via 8 giorni di ferie... Ma è' giusto???
     
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    Ci sono i giorni di terapia salvavita che devono essere pagati per intero.
    Allo IEO hai chiesto il certificato relativo a tutto il periodo di radioterapia dove si fa riferimento al fatto che trattasi di terapia salvavita?
    Avevi fatto domanda per invalidità e handicap? Con handicap grave, che viene concesso per chemio e radio, si può scegliere tra riduzione oraria o tre giorni al mese. Comunque anche i giorni di chemio e altri trattamenti invalidanti per la cura del tumore dovrebbero rientrare nella terapia salvavita che devono essere pagati senza nessuna decurtazione.

    Edited by Madiada - 6/8/2015, 02:24
     
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    Trattamento della malattia per terapie salvavita secondo i principali Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL)

    CCNL Enti Locali 94-97, Art. 21 “Assenze per malattia”, comma 7bis:
    In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) del presente articolo.

    Contratto Integrativo CCNL 1998-2001 Ministeri - Art. 6 (Assenze per malattia)
    Dopo il comma 7 dell'art. 21 del Ccnl, del 16.5.95, sono inseriti i seguenti commi:
    "7.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnofsky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a)”.
    “7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7/bis, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati".

    CCNL integrativo comparto sanità 20.9.2001 - Art. 11 - Assenze per malattia
    1. Dopo il comma 6 dell'art. 23 del CCNL del 1 settembre 1995, è inserito il seguente comma:
    "6.bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento".

    CCNL Integrativo psicologi 10.2.2004 - Art. 9, Assenze per malattia
    1. Dopo il comma 6 dell’art. 23 del CCNL 5 dicembre 1996, è inserito il seguente comma:
    “6 bis. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’aziende sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky) ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole”.

    CCNL Area Dirigenza Medico-Veterinaria 2002-2005:
    Assenze per malattia (articolo 24 CCNL 5 dicembre 1996 modificato dall’articolo 9 CCNL integrativo 10 febbraio 2004 e dall’articolo 24 CCNL 3 novembre 2005) Comma 6bis: In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’aziende sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky) ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a) del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole”.

    CCNL comparto scuola 2006-2009 - Art. 17, Assenze per malattia
    Comma 9: “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”.
     
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    Grande Madiada.

    Alessia vai anche da un patronato per ulteriori informazioni, in alcune regioni danno aiuto ed hanno anche i formulari da compilare.
     
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  5. raggiodicuore
     
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    Cara Alessia e ragazze,
    Che contratto segue l'azienda per la quali lavori?
    Madiada ha giustamente riportato la legge, ma purtroppo nn tutti i contratti l'hanno recepita (mi occupo di paghe quindi purtroppo ho esperienza in questo senso).
    Se rientrati in questi contratti ti converrebbe usare la 104.
    Purtroppo un conto sono i bei pensieri dei nostri legislatori, un'altra è la realtà.
    Per la radio mi ero informata in un lungo e in largo (io nn avevo la 104) e al di là delle 10 ore che per contratto integrativo l'azienda ci riconosce per visite mediche nn ho potuto godere di altro.
    Rivolgiti comunque ad un sindacato dei lavoratori della tua zona, almeno hanno conoscenza dei contratti nazionali e regionali.
     
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    La vertigine non è paura di cadere....ma voglia di volare !!!!!!!

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    Verissimo Alessia, la 104 serve proprio a questo, vai da un sindacato e fa valere i tuoi diritti, in Italia purtroppo mai niente è automatico ma bisogna lottare anche per questo oltre tutto il resto.
     
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    C'è però un problema: la 104 va chiesta prima di iniziare chemio e radio. Mentre per i giorni di malattia da far rientrare nelle disposizioni per le terapie salvavita, da essere pagati per imtero, quel límite non esiste.
     
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    Qua sotto il Link dei diritti del malato oncologico sul lavoro

    www.oncoguida.it/html/tutela_giuridica.asp
     
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  9. Alessia2015
     
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    Grazie ragazze per i vostri consigli... La 104 l' ho presa ma i permessi li ho dovuti cedere a mio marito perché mi accompagnasse nei giorni di chemioterapia... Avevo chiesto se era possibile ripassarli a me quando ho finito di fare le chemio " pesanti" ma mi hanno detto che avrei dovuto ripropormi alla commissione e ci volevano mesi di attesa non ne valeva la pena.... La mia dottoressa non ne ha voluto sapere di scrivere continuazione o ricaduta come per legge dovrebbe essere... Perciò l' ho cambiata... E il nuovo medico mi ha detto che nell' invio telematico bassa sbarrare la casella invalidità e scrivere " ricaduta" e non si cade nei giorni di carenza... Forse avrei dovuto cambiare prima... Ma avevo troppe cose per la testa e sinceramente non avevo voglia di occuparmi di cose burocratiche...grazie ragazze per tutte le vostre risposte... Per ogni cosa vi sento vicine...
     
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    Mi pare strano che i permessi per l'handicap attribuiti al titolare possano essere devoluti all'accompagnatore, e cosa ancora più strana che non possano ritornare all'avente diritto, a chi è ammalato e ha bisogno dei permessi per potersi curare. Penso che sia il caso di approfondire, eventualmente anche di sentire il sindacato.
     
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9 replies since 5/8/2015, 23:08   3232 views
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